Il 16 aprile 2021 l’Istituto Liberale ha organizzato un webinar sul tema “Sport, diritto e pluralità degli ordinamenti”, in collaborazione con l’associazione studentesca LPU (Law and Politics in USI), attiva all’università di Lugano, e con Students For Liberty Svizzera Italiana. Tema della serata, che ha visto un intervento di Massimiliano Trovato, è stata una riflessione sulla filosofia del diritto attraverso l’analisi giuridica dello sport. Nel corso del Novecento, infatti, lo studio del diritto sportivo è servito a esaminare i limiti e le potenzialità del pluralismo giuridico e, di conseguenza, a mostrare in che modo possono convivere ordinamenti spontanei e diritto statuale.
Ha aperto la serata Carlo Lottieri, presidente della branca italofona dell’Istituto Liberale nonché professore di filosofia del diritto a Verona e Lugano. Introducendo Massimiliano Trovato, Lottieri ha sottolineato la grande preparazione di questo studioso, che da molti anni collabora con l’Istituto Bruno Leoni e con altri think-tank liberali.
Subito ha fatto seguito l’intervento di Massimiliano Trovato, un giurista che è particolarmente impegnato nell’analisi economica del diritto. La sua analisi è stata aperta da alcune considerazioni su talune grandi figure della storia del diritto. Contro un mainstreampositivista che ha trovato la sua piena realizzazione nel sistema di Hans Kelsen, nel ventesimo secolo una serie di pensatori (a partire da Santi Romano, Maurice Hauriou e altri) hanno elaborato una visione più realista degli ordinamenti giuridici. In seguito un filosofo del diritto come Cesarini Sforza ha elaborato una sua teoria dello sport che s’è opposta a una lettura integralmente contrattualista: quasi che si fosse dinanzi a una semplice serie di contratti per adesione. Un ulteriore inquadramento della specificità del diritto sportivo è poi venuta da Massimo Severo Giannino, che ha portato l’accento sulla nozione sociologica di “ordinamento”. Secondo Trovato queste non sono riflessioni di poco conto, poiché sarà proprio la riflessione sullo sport quale ordinamento autonomo che darà nuova spinta alla scuola del pluralismo giuridico e quindi all’idea che il diritto di Stato sia uno solo dei molti possibili ordinamenti possibili.
Uno dei temi affrontati nel corso della serata è stato proprio quanto sia difficile individuare un ambito specifico per lo sport, dato che il suo diritto è stretto tra lo status vero e proprio di ordinamento giuridico, disciplinato dai paradigmi del diritto privato o pubblico, e da una semplice rete di contratti privati che comportano l’adesione a determinate regole e attività. A complicare le cose c’è il fatto che, oltre agli atleti, molte altre figure prendono parte alla definizione della struttura giuridica dello sport: gli organizzatori, gli arbitri, gli allenatori, ecc. Per giunta, l’analisi di Trovato ha messo in evidenza come pure l’ordinamento sportivo tenda spesso a farsi una realtà monopolistica e illiberale, oltre che strettamente collegata al diritto di tipo ordinario.
È significativo, al riguardo, che nel 1974 lo sport sia stato portato davanti alla Corte di Giustizia, quando una decisione della federazione sportiva del mezzofondo aveva sostanzialmente cambiato le condizioni di iscrizione alle competizioni sportive. La Corte di Giustizia condannò la federazione, dato quel vincolo rappresentava una lesione della libertà contrattuale delle squadre sportive atte a competere. A quel punto fu chiaro che l’ordinamento sportivo non poteva essere considerato del tutto isolato e autonomo rispetto agli altri ordinamenti giuridici.
Nel corso della serata l’analisi dei casi che sono finiti davanti a vari organi giurisdizionali, sia statali sia sportivi, ha quindi aiutato a cogliere la fluidità delle norme che riguardano atleti e arbitri. In effetti bisogna riconoscere che è difficile sistematizzare lo statuto ibrido dello sport, stretto tra accordi contrattuali e strutture giuridiche istituzionali, senza riconoscere come l’azione umana esiga in maniera molto naturale una pluralità di ordinamenti chiamati a descrivere e regolare le varie attività sociali. Indubbiamente molte delle innovazioni e delle controversie riguardanti le competizioni sportive sarebbero tuttora irrisolte se non si fosse riconosciuto il carattere eclettico del diritto, che trae questa sua caratteristica dalla varietà e complessità delle iniziative umane.